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[1]Agli agenti stabili all'atto dell'iscrizione nei nuovi quadri sara' accordato l'acceleramento indicato nell'annotazione ai quadri medesimi.
[2]Il ministro dei lavori pubblici stabilira' le norme per l'iscrizione del personale nei nuovi quadri di classificazione in base allo stipendio o paga di cui gode e della anzianita' di tale godimento, tenuto conto di quanto stabiliscono il precedente art. 3 e il precedente comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
