Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1921 al 22 dicembre 2008. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le somme che per il periodo intercedente fra il 1° marzo 1920 e la data della effettiva liquidazione degli arretrati saranno state corrisposte per i titoli di cui al precedente art. 3, e che a' sensi dello stesso articolo sono da compenetrarsi negli stipendi, saranno dedotte dall'ammontare degli arretrati spettanti agli agenti stessi. Per quanto riguarda gli arretrati per le competenze accessorie di cui al punto e) del precedente art. 3, il conguaglio sara' fatto con norme semplificative che verranno stabilita dal direttore generale.
tolto: Con decreto Reale sara' stabilito il trattamento da farsi alle manovali (donne) per il periodo dalla loro sistemazione in prova, in base al R. decreto 8 luglio 1920, n. 993, sino al 28 febbraio 1920.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-04-07;368~art5 · fonte del testo
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