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[1]L'indennita' d'arma spetta agli ufficiali come compenso degli speciali servizi e dei maggiori oneri che in talune armi e corpi si richiedono.
[2]Per gli ufficiali che si trovano in una delle posizioni indicate nel precedente articolo 3 l'indennita' d'arma e' sospesa.
Testo in vigore dal 18 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
