Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. 198 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Lo stipendio puo' essere ridotto ai tre quinti, alla meta', ai due quinti, od essere sospeso.
tolto: E' ridotto ai tre quinti: pei tenenti e sottotenenti in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermita' temporarie.
tolto: E' ridotto alla meta':
tolto: a) Agli ufficiali in licenza straordinaria per infermita' non provenienti dal servizio;
tolto: b) Agli ufficiali in disponibilita' ed agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermita' temporarie se ufficiali generali, superiori o capitani;
tolto: c) Ai tenenti e sottotenenti in aspettativa per sospensione dall'impiego;
tolto: d) All'ufficiale condannato al confino;
tolto: e) All'ufficiale in attesa di giudizio, con diritto pero' a questo ad avere l'altra meta' dello stipendio, quando il giudizio non sia susseguito da condanna.
tolto: E' ridotto ai due quinti: per gli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego, se capitani o di maggior grado.
tolto: Lo stipendio e' sospeso:
tolto: a) All'ufficiale in licenza straordinaria per affari privati;
tolto: b) All'ufficiale in aspettativa per motivi di famiglia;
tolto: c) All'ufficiale disertore, contumace, condannato alle carceri od alla reclusione militare;
tolto: d) All'ufficiale che, senza giustificate cause, non raggiunga il suo posto o se ne assenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1882-07-05;854~art3 · fonte del testo
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