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[1]Gli ufficiali superiori ed inferiori, e gl'impiegati civili, aventi uno stipendio non superiore alle lire settemila, hanno diritto, per ogni sessennio di servizio, passato nello stesso grado o nella stessa classe, all'aumento del decimo dello stipendio, a condizione pero' che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado o della classe immediatamente superiore.
[2]Nel computo del sessennio di servizio si terra', conto soltanto: per gli ufficiali, del tempo che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, e' computabile per l'avanzamento e per l'anzianita' di grado; per gl'impiegati del tempo che, a tenore di legge, e' computabile pel conseguimento della pensione.
Testo in vigore dal 18 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
