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Le condizioni speciali della vendita dei beni saranno aggiunte al capitolato a cura degli Agenti governativi d'accordo colla Societa'; e questa potra' valersi degli Agenti stessi per i procedimenti degl'incanti, per la stipulazione degli atti di vendita e pel compimento delle altre operazioni loro attualmente demandate riguardo alle vendite suddette.
Testo in vigore dal 25 novembre 1864 al 16 dicembre 2009
