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[1]A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Societa' depositera' nelle casse dello Stato 100,000 lire di rendita sia in obbligazioni che essa emettera' a tenore dell'art. 15, sia in rendita italiana consolidata con facolta' di surrogare in tutto od in parte l'una all'altra o viceversa.

[2]Tale deposito dovra' effettuarsi prima che segua la consegna, da parte del Governo, delle obbligazioni corrispondenti al primo versamento dell'anticipazione.

Testo in vigore dal 25 novembre 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-11-24;2006~convenzione-art22 · fonte del testo

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