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L'alienazione verra' dalla Societa' effettuata sotto l'osservanza delle condizioni tracciate nella legge 21 agosto 1862 (numero 793) e nel regolamento e capitolato stabiliti dal Governo in esecuzione della medesima, salve le modificazioni seguenti:
- a)Non sara' obbligatoria la ripetizione degl'incanti prescritti dall'articolo 4 della detta legge pei beni rimasti invenduti alla prima prova;
- b)Le agevolezze concesse dall'articolo 9 della legge stessa pel pagamento in rate del prezzo potranno essere ampliate, purche' la scadenza dell'ultimo pagamento non oltrepassi il 31 dicembre 1879;
- c)Il giudizio sull'opportunita' del tempo degl'incanti e delle trattative private e' deferito alla Societa', la quale potra' eziandio variare la divisione in lotti dei beni rimasti invenduti al primo incanto.
Testo in vigore dal 25 novembre 1864 al 16 dicembre 2009
