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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'articolo 60 della legge di Pubblica Sicurezza (testo unico) 30 giugno 1889, numero 6144, e' sostituito il seguente:
[7]Articolo 60. - Non si puo' esercitare l'industria di affittare camere od appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'Autorita' locale di Pubblica Sicurezza e senza il visto della medesima.
[8]Tali dichiarazioni dovranno essere presentate all'Autorita' stessa per l'annuale vidimazione.
[9]L'Autorita' di Pubblica Sicurezza del Circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'Autorita' locale, potra' vietare in qualsiasi tempo l'esercizio, se l'esercente si trovi nel novero delle persone di cui all'art. 53.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 8 luglio 1897.
[12]UMBERTO.
[13]RUDINI'.
[14]Visto: Il Guardasigilli: G. COSTA.
Testo in vigore dal 20 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
