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[1]Il Governo del Re provvedera' con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, all'esecuzione della presente legge e della precedente sul riordinamento dell'imposta fondiaria, valendosi di tutte le facolta' accordategli dalla legge 1° marzo 1886 n. 3682.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 gennaio 1897.
[4]UMBERTO
[5]Branca.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
