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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009. 1461 parole tolte, 20 parole aggiunte in 50 capoversi.

tolto: Agli articoli 5, 6, 7, 17, 26, 28, 29, 41, 46, 47 e 49 della legge 1° marzo 1886 n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, sono sostituiti i seguenti:

tolto: Articolo 5. La delimitazione del territorio comunale e delle proprieta' comprese nei singoli Comuni sara' eseguita per cura dell'Amministrazione del catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle Parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal Sindaco; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso della operazione.

tolto: Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolute dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

tolto: I terreni contestati saranno intanto compresi nel Comune al quale di fatto appartengono.

tolto: Articolo 6. - La terminazione dei territori comunali sara' fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprieta' comprese nei singoli Comuni sara' eseguita dai rispettivi possessori. Col regolamento di cui all'art. 2 si stabiliranno le norme opportune per dette operazioni.

tolto: I termini saranno riferiti in mappa.

tolto: L'omissione della terminazione non ritardera' le altre operazioni catastali.

tolto: Articolo 7 - Alla delimitazione e terminazione terra' dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattisi di confini interni.

Mostra gli altri 42 capoversi cambiati

tolto: L'assenza pero' dei rappresentanti dei Comuni limitrofi e dei possessori non sospendera' il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

tolto: I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento e con riserva di ogni diritto.

tolto: I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

tolto: Il Governo potra' fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificazione.

tolto: Articolo 17. Dopo l'alinea C aggiungere un altro del seguente tenore:

tolto: «All'area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria colle rispettive dipendenze del piano stradale, sara' applicata una tariffa unica per ogni Comune, eguale alla tariffa media del Comune medesimo.»

tolto: Articolo 26. I prospetti di qualificazione, classificazione e tariffa dei Comuni saranno comunicati dalla Giunta tecnica alla Commissione provinciale e saranno notificati a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo Comune e dei Comuni limitrofi.

tolto: Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del Comune.

tolto: Articolo 28. La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, trasmettera' gli atti all'Ufficio generale del catasto per le sue eventuali osservazioni e proposte, e successivamente stabilira' le tariffe di tutti i Comuni censuari, le pubblichera' e comunichera' a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

tolto: Contro le tariffe cosi' proposte dalla Commissione centrale, le Commissioni provinciali potranno reclamare in via comparativa, nell'interesse dell'intera provincia o di alcun Comune di essa, alla Commissione medesima.

tolto: Questa, sentito, sui reclami ricevuti, il voto dell'Ufficio generale del Catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approvera' in via definitiva le tariffe di tutti i Comuni censuari.

tolto: Articolo 29. Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualita' e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale, ed ostensibili.

tolto: I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualita' e della classe.

tolto: Potranno reclamare altresi', per quanto li riguarda le Giunte comunali ed altri Enti interessati.

tolto: In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

tolto: La Commissione comunale trasmettera' i reclami col proprio voto alla Commissione provinciale la quale, sentite le osservazioni del perito a cio' delegato dall'Amministrazione del catasto, decidera' in via definitiva.

tolto: Si potra' ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima. Pero' l'Amministrazione del catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli Comuni, nella applicazione delle qualita' e classi.

tolto: Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe, per gli effetti della legge di cui all'art. 8.

tolto: Articolo 41. Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

tolto: I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'art. 6 della presente legge allo scopo riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di L. 1 e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da centesimi 50.

tolto: Inoltre le relative tasse di archivio, di inscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, nonche' quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla meta'.

tolto: Queste disposizioni resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto.

tolto: Articolo 46. Compiute tutte le operazioni catastali si provvedera' per legge alla applicazione del nuovo estimo.

tolto: In base all' aliquota dell'otto per cento sul reddito imponibile, si fissera' il contributo generale del Regno.

tolto: Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sara' proporzionalmente diminuita l'aliquota.

tolto: Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'art. 35 nei redditi catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilita' nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.

tolto: Pei Comuni nei quali l'imposta, per effetto della applicazione della nuova aliquota, superera' l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni.

tolto: Articolo 47. Le operazioni del catasto saranno intraprese e condotte a termine per ogni singola provincia, e dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato.

tolto: Se alcuna provincia chiedera', per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obblighera' di anticipare la meta' della spesa, la domanda sara' accolta in relazione ai fondi stanziati in bilancio e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno.

tolto: Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe visibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovra' essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

tolto: Per le provincie suddette si fara' luogo all'applicazione dell'aliquota provvisoria dell'8 per cento, come al paragrafo primo dell'art. 47 ter.

tolto: Il rimborso dell'anticipazione della spesa sara' fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio.

tolto: Articolo 47 bis. Nelle provincie che hanno gia' chiesto l'acceleramento del catasto e nelle tre provincie del compartimento modenese, i lavori saranno proseguiti senza interruzione.

tolto: Le provincie che hanno gia' chiesto l'acceleramento non potranno essere obbligate ad anticipazione di spese allo Stato superiori a quelle risultanti dalla tabella A, annessa alla presente legge, ed il nuovo censimento dovra' essere compiuto ed attivato nelle epoche risultanti dalla tabella stessa.

tolto: Articolo 47 ter. Per effetto della presente legge alle epoche precise fissate dalla tabella suddetta, sara' applicata al nuovo estimo accertato nelle quindici provincie a lavori accelerati l'aliquota dell'8 per cento, in via provvisoria, e salva l'applicazione senza effetto retroattivo dell'estimo definitivo e della aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il Regno.

tolto: Se alle epoche indicate i lavori del catasto non fossero terminati, l'aliquota dell'8 per cento avra' egualmente applicazione, per ogni singola provincia, dalle date stabilite nella surriferita tabella all'effetto dei conseguenti sgravi e rimborsi.

tolto: Le anticipazioni fatte dalle provincie saranno ad esse rimborsate dal Governo alle date determinate dalla tabella stessa.

tolto: Nelle provincie di Modena e di Reggio Emilia l'aliquota dell'8 per cento sara' applicata appena ultimati i lavori catastali e ad ogni modo non piu' tardi del 1° gennaio 1902.

tolto: Nella provincia di Massa l'aliquota suddetta sara' applicata col 1° gennaio 1904.

tolto: Articolo 47 quater. Le provincie nelle quali sono in corso i lavori del catasto accelerato, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, potranno recedere dalla domanda dell'acceleramento.

tolto: In tal caso le somme da esse anticipate saranno restituite entro un anno dalla data della dichiarazione di recesso.

tolto: Articolo 49. All' aliquota provvisoria dell'8 per cento, di cui gli articoli 46 e 47 bis, sara' aggiunto il decimo di guerra, del quale fu sospesa l'abolizione con la legge 10 luglio 1887 n. 4665.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1897-01-21;23~art1 · fonte del testo

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