Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. 354 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 14 aprile 1892, n. 189, sono sostituiti i seguenti:
tolto: Art. 2. Gli immobili pervenuti al Demanio dello Stato per effetto dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192, in seguito a procedimenti coattivi compiuti per la riscossione delle imposte comprese nei ruoli dell'anno 1893 e retro, posseduti dal Demanio alla data della promulgazione della presente legge, potranno essere ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, agli espropriati o a chiunque ne faccia domanda e paghi, entro il 31 dicembre 1898, una somma corrispondente ad un'annata delle imposte e sovrimposte relative.
tolto: Il pagamento potra' farsi in tre rate annuali, sempre pero' entro il predetto termine.
tolto: Gli espropriati avranno sempre la preferenza.
tolto: In difetto dell'espropriato, la preferenza sara' data agli acquirenti che possiedono una proprieta' attigua all'immobile devoluto.
tolto: Fra piu' acquirenti limitrofi, la preferenza sara' in favore di colui che possiede la proprieta' minore.
tolto: Art. 3. I beni che perverranno al Demanio dello Stato in seguito a devoluzioni per debito di imposte comprese nei ruoli dell'anno 1894, potranno essere acquistati essi pure alle predette condizioni, salvo il disposto dell'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192. Il pagamento del cennato corrispettivo dovra' eseguirsi entro il 31 dicembre 1899.
tolto: Art. 4. Gli immobili pei quali al 1° gennaio 1899 e rispettivamente al 1° gennaio 1900 non fosse stata prodotta domanda di acquisto ne' pagato il corrispettivo di cui agli articoli 2 e 3, saranno ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al Comune nel territorio del quale si trovano.
tolto: Art. 5. Dopo un anno dalla data del relativo verbale di terzo infruttuoso incanto, dovranno pure essere, come all'articolo 4, ceduti al locale Comune gli immobili che pervenissero al demanio dello Stato, in seguito ad espropriazioni promosse per riscossioni delle imposte comprese nei ruoli degli anni 1895 e seguenti.
tolto: Art. 6. Durante il periodo nel quale i detti beni rimarranno di proprieta' del Comune e sino a che non sia attuato il nuovo catasto, disposto con legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 2ª), saranno esonerati da imposte e sovrimposte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1895-08-08;505~art1 · fonte del testo
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