Art. 7
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, alle norme per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 20 luglio 1891.
[4]UMBERTO.
[5]G. Colombo.
[6]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 12 settembre 1891 al 16 dicembre 2009
