Art. 4
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[1]I banchi del lotto si distinguono, riguardo al loro conferimento, in due categorie;
[2]Alla prima appartengono i banchi con aggio lordo maggiore di lire duemila annue;
[3]Alla seconda i banchi con aggio lordo non maggiore di annue lire duemila.
[4]I banchi appartenenti alla prima categoria, saranno conferiti mediante concorso per titoli:
- a)per cinque dodicesimi ai ricevitori del lotto;
- b)per un dodicesimo agli impiegati dello Stato, usciti dal servizio per infermita' o per eta' avanzata non aventi diritto a pensione vitalizia;
- c)per cinque dodicesimi alle vedove d'impiegati e ai loro orfani non aventi diritto a pensione;
- d)per un dodicesimo a coloro che si sieno resi benemeriti per i servizi prestati alla patria e alle loro vedove ed orfani.
[5]Dopo un decennio a partire dalla data dell'applicazione della presente legge, il dodicesimo indicato alla lettera d) andra' a favore della classe menzionata alla lettera c).
[6]I banchi della seconda categoria, ossia quelli con aggio lordo non maggiore ad annue lire duemila, saranno conferiti ai reggenti e commessi del lotto.
Testo in vigore dal 12 settembre 1891 al 1 gennaio 1902
