Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I ricevitori del lotto sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse determinate nella misura seguente:

[2]Sulle prime L 10,000 11 per cento; Da L. 10,001 a L. 20,000, 10 per cento; Da L. 20,001 a L. 30,000, 9 per cento; Da L. 30,001 a L. 40,000, 6 per cento; Da L. 40,001 a L. 50,000, 5 per cento; Da L. 50,001 a L. 100,000, 4 per cento; Oltre L 100,000, 3 1/2 per cento.

[3]Nulla e' innovato alla misura dell'aggio per gl'impiegati o i pensionati dello Stato, i quali avendo rinunciato allo stipendio od alla pensione loro spettante, tengono ora un banco di lotto.

Testo in vigore dal 12 settembre 1891 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-07-20;498~art3 · fonte del testo

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