Art. 3
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[1]I ricevitori del lotto sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse determinate nella misura seguente:
[2]Sulle prime L 10,000 11 per cento; Da L. 10,001 a L. 20,000, 10 per cento; Da L. 20,001 a L. 30,000, 9 per cento; Da L. 30,001 a L. 40,000, 6 per cento; Da L. 40,001 a L. 50,000, 5 per cento; Da L. 50,001 a L. 100,000, 4 per cento; Oltre L 100,000, 3 1/2 per cento.
[3]Nulla e' innovato alla misura dell'aggio per gl'impiegati o i pensionati dello Stato, i quali avendo rinunciato allo stipendio od alla pensione loro spettante, tengono ora un banco di lotto.
Testo in vigore dal 12 settembre 1891 al 16 dicembre 2009
