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[1]Gli individui della guardia di finanza, che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la Finanza, o si rendano colpevoli di trafugamento di valori o di generi, appartenenti sia al corpo, sia agli individui, vanno soggetti alle pene comminate dall'articolo 188 del Codice penale per l'esercito, o cio' senza pregiudizio delle pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.
[2]Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 191, 200 e 202 dello stesso Codice a chi faccia traffico a suo profitto degli stessi generi e valori, a chi abbia ricevuto donativi o rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, e finalmente a chi sfasi lasciato corrompere per trarre in inganno il Consiglio di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggersi sia la degradazione o la destituzione.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
