Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite: Coll'ammonizione; Con la sospensione della meta' dello stipendio sino a 30 giorni; Colla sospensione dall'ufficio e dalla meta' dello stipendio da 30 giorni ad un anno; Colla dispensa dal servizio; Colla destituzione.

[2]Le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai capi di circolo, dagli intendenti di finanza, dal direttore generale delle gabelle e dal Ministro, secondo le facolta' che saranno determinate dal regolamento. Quelle di cui ai numeri 4 e 5 sono applicabili per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio ed alle mancanze all'onore; e sono pronunciate con decreto Reale sentito il parere di un Consiglio di disciplina la cui composizione e procedura saranno determinate dal regolamento.3

[3]Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non e' computato ne' per l'avanzamento, ne' per l'anzianita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1891, n. 398

3

La L. 14 luglio 1891, n. 398 ha disposto (con l'art. 11, commi 1 e 2) che "Le facolta' conferite agli Intendenti di finanza dagli articoli 13 e 16 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3ª) sull'ordinamento della guardia di finanza, sono deferite agli ispettori comandanti di divisione. Al Comitato del Corpo della guardia di finanza sono deferite le attribuzioni del Consiglio di disciplina, di cui tratta l'art. 16 della citata legge".

Testo in vigore dal 5 agosto 1891 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1891

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1881 al 5 agosto 1891.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 luglio 1891, n. 398

    La L. 14 luglio 1891, n. 398 ha disposto (con l'art. 11, commi 1 e 2) che "Le facolta' conferite agli Intendenti di finanza dagli articoli 13 e 16 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3ª) sull'ordinamento della guardia di finanza, sono deferite agli ispettori comandanti di divisione. Al Comitato del Corpo della guardia di finanza sono deferite le attribuzioni del Consiglio di disciplina, di cui tratta l'art. 16 della citata legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1881-04-08;149~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari