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[1]Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite: Coll'ammonizione; Con la sospensione della meta' dello stipendio sino a 30 giorni; Colla sospensione dall'ufficio e dalla meta' dello stipendio da 30 giorni ad un anno; Colla dispensa dal servizio; Colla destituzione.
[2]Le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai capi di circolo, dagli intendenti di finanza, dal direttore generale delle gabelle e dal Ministro, secondo le facolta' che saranno determinate dal regolamento. Quelle di cui ai numeri 4 e 5 sono applicabili per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio ed alle mancanze all'onore; e sono pronunciate con decreto Reale sentito il parere di un Consiglio di disciplina la cui composizione e procedura saranno determinate dal regolamento.3
[3]Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non e' computato ne' per l'avanzamento, ne' per l'anzianita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1891, n. 398
3La L. 14 luglio 1891, n. 398 ha disposto (con l'art. 11, commi 1 e 2) che "Le facolta' conferite agli Intendenti di finanza dagli articoli 13 e 16 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3ª) sull'ordinamento della guardia di finanza, sono deferite agli ispettori comandanti di divisione. Al Comitato del Corpo della guardia di finanza sono deferite le attribuzioni del Consiglio di disciplina, di cui tratta l'art. 16 della citata legge".
Testo in vigore dal 5 agosto 1891 al 16 dicembre 2009
