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[1]Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite: Coll'ammonizione; Con la sospensione della meta' dello stipendio sino a 30 giorni; Colla sospensione dall'ufficio e dalla meta' dello stipendio da 30 giorni ad un anno; Colla dispensa dal servizio; Colla destituzione.
[2]Le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai capi di circolo, dagli intendenti di finanza, dal direttore generale delle gabelle e dal Ministro, secondo le facolta' che saranno determinate dal regolamento. Quelle di cui ai numeri 4 e 5 sono applicabili per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio ed alle mancanze all'onore; e sono pronunciate con decreto Reale sentito il parere di un Consiglio di disciplina la cui composizione e procedura saranno determinate dal regolamento.
[3]Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non e' computato ne' per l'avanzamento, ne' per l'anzianita'.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 5 agosto 1891
