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[1]((E' ammessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione per l'acido acetico puro destinato ad usi industriali.
[2]Con decreto del ministro delle finanze saranno determinate le discipline per tale restituzione.
[3]E' data facolta' al ministro delle finanze di sottoporre all'obbligo della denaturazione l'acido acetico impuro (escluso il pirolegnoso greggio), di gradazione inferiore al 50%, e di determinare i denaturanti da impiegarsi secondo le varie industrie che facciano consumo di detto acido)).
Testo in vigore dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2009
