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[1]E' ammessa la restituzione del dazio o della tassa di fabbricazione sull'acido acetico adoperato come materia prima per le industrie.

[2]Le discipline per tale restituzione saranno determinate con decreto Reale, udito il parere del Consiglio del Commercio e del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 24 novembre 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4703~art16 · fonte del testo

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