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E' concessa facolta' ai fabbricanti di spirito di 1ª categoria d'immettere lo spirito destinato all'esportazione tanto in natura, quanto mescolato ai vini in deposito doganale. In questo caso lo sgravio della tassa interna di fabbricazione, mediante detrazione degli accertamenti di fabbrica, sara' fatto in confronto delle bollette di introduzione in deposito dello spirito, il quale, dopo di cio', sara' a tutti gli effetti considerato come estero. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 luglio 1889, n. 6212
11La L. 11 luglio 1889, n. 6212 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 10 della legge del 2 aprile 1886, N. 3754, riguardanti il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali, con dispensa dall'obbligo della cauzione per il pagamento della tassa, e quelle delle art. 14 della legge del 14 luglio 1887, N. 4703, sull'istituzione di speciali depositi doganali per lo spirito destinato all'esportazione, vanno applicate a tutte le fabbriche di spirito, escluse le distillerie agrarie presso le quali non e' applicato il misuratore".
Testo in vigore dal 1 settembre 1889 al 16 dicembre 2009
