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E' concessa facolta' ai fabbricanti di spirito di 1ª categoria d'immettere lo spirito destinato all'esportazione tanto in natura, quanto mescolato ai vini in deposito doganale. In questo caso lo sgravio della tassa interna di fabbricazione, mediante detrazione degli accertamenti di fabbrica, sara' fatto in confronto delle bollette di introduzione in deposito dello spirito, il quale, dopo di cio', sara' a tutti gli effetti considerato come estero.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 1 settembre 1889
