Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'abbuono concesso dall'art. 7 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (Serie 3ª), testo unico, a favore dei fabbricanti di spirito, sulla quantita' dello spirito determinato dal misuratore meccanico, e' ridotto alla ragione del 7 per cento.
[2]3a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Ministeriale 30 dicembre 1887, n. 5142
3aIl Decreto Ministeriale 30 dicembre 1887, n. 5142 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospesa l'applicazione dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie 3ª), e percio', fino a nuova disposizione, l'abbuono a favore di fabbricanti di spirito di prima categoria sulla quantita' dello spirito determinato dal misuratore meccanico, sara' continuato nella ragione del 10 p. 0/0".
Testo in vigore dal 22 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009
