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L'abbuono concesso dall'art. 7 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (Serie 3ª), testo unico, a favore dei fabbricanti di spirito, sulla quantita' dello spirito determinato dal misuratore meccanico, e' ridotto alla ragione del 7 per cento.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 22 gennaio 1888
