Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ciascuna delle parti ha facolta' di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'udienza, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione, o con altro atto posteriore anche per biglietto. Tale termine per le cause commerciali e' ridotto alla meta'.
[2]Le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi ad esaminare i documenti depositati nella cancelleria, a farne copie o estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere.
[3]La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti, ha diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile.
[4]Tuttavia il Tribunale o la Corte puo', per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.
[5]In tal caso, dopo scambiate le comparse, il Presidente, sulla domanda di una delle parti, incarichera' uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera.
[6]La nomina del relatore all'udienza puo' essere in ogni caso fatta, dal Presidente, di ufficio.
[7]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/04/1901, n. 86 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009
