Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((Il riparto della somma complessiva di ciascuna delle due sovrimposte provinciale e comunale, e' fatto in ogni anno fra terreni e fabbricati in proporzione delle somme d'imposta erariale principale inscritta sui fabbricati, nei ruoli principali dell'anno precedente, e sui terreni, nei ruoli principali dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.

[2]Per altro, nei Comuni nei quali l'imposta nuova erariale principale sui terreni supera l'antica, si terra' conto, agli effetti del riparto, della imposta nuova, anziche' della precedente.

[3]Il riparto di ognuno di questi due contingenti fra i singoli possessori e' fatto, in ogni anno, in base ai rispettivi imponibili iscritti nei ruoli)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 aprile 1908, n. 135

1

La L. 5 aprile 1908, n. 135 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la suddetta modifica avra' effetto sui ruoli dell'anno immediatamente successivo a quello della promulgazione della presente legge.

Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1908

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1901 al 30 aprile 1908. 3 parole tolte, 30 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il riparto della somma complessiva di ciascuna delle due sovrimpostetolto: , provinciale e comunale, e' fatto in ogni anno fra terreni e fabbricati in proporzione delle somme d'imposta erariale principale inscrittatolto: : pei aggiunto: sui fabbricati, nei ruoli principali dell'anno precedente, e tolto: pei aggiunto: sui terreni, nei ruoli principali dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.

aggiunto: Per altro, nei Comuni nei quali l'imposta nuova erariale principale sui terreni supera l'antica, si terra' conto, agli effetti del riparto, della imposta nuova, anziche' della precedente.

Il riparto di ognuno di questi due contingenti fra i singoli possessori e' fatto, in ogni anno, in base ai rispettivi imponibili tolto: inscritti aggiunto: iscritti nei ruoli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 aprile 1908, n. 135

    La L. 5 aprile 1908, n. 135 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la suddetta modifica avra' effetto sui ruoli dell'anno immediatamente successivo a quello della promulgazione della presente legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1900-12-23;449~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari