Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Il riparto della somma complessiva di ciascuna delle due sovrimposte provinciale e comunale, e' fatto in ogni anno fra terreni e fabbricati in proporzione delle somme d'imposta erariale principale inscritta sui fabbricati, nei ruoli principali dell'anno precedente, e sui terreni, nei ruoli principali dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.
[2]Per altro, nei Comuni nei quali l'imposta nuova erariale principale sui terreni supera l'antica, si terra' conto, agli effetti del riparto, della imposta nuova, anziche' della precedente.
[3]Il riparto di ognuno di questi due contingenti fra i singoli possessori e' fatto, in ogni anno, in base ai rispettivi imponibili iscritti nei ruoli)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 aprile 1908, n. 135
1La L. 5 aprile 1908, n. 135 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la suddetta modifica avra' effetto sui ruoli dell'anno immediatamente successivo a quello della promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
