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[1]Il riparto della somma complessiva di ciascuna delle due sovrimposte, provinciale e comunale, e' fatto in ogni anno fra terreni e fabbricati in proporzione delle somme d'imposta erariale principale inscritta: pei fabbricati, nei ruoli principali dell'anno precedente, e pei terreni, nei ruoli principali dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.

[2]Il riparto di ognuno di questi due contingenti fra i singoli possessori e' fatto, in ogni anno, in base ai rispettivi imponibili inscritti nei ruoli.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1901 al 30 aprile 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-12-23;449~art3 · fonte del testo

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