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[1]Sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 272 della legge provinciale e comunale del 10 febbraio 1889 continuera' ad essere a carico dei comuni la meta' della spesa per la retribuzione delle guardie di citta'.
[2]Sono a carico del rispettivo comune per il tempo sopra indicato le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di citta'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1907, n. 116
3La L. 24 marzo 1907, n. 116 ha disposto (con l'art. 1, commi 2 e 3) che "Dal 1° luglio 1908 sara' assunta per meta' dallo Stato la spesa ora a carico dei Comuni per le spese di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, e quella posta a carico delle Provincie per il casermaggio dei RR. carabinieri e per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali. Col 1° luglio 1909 tali spese passeranno per intero a carico dello Stato".
Testo in vigore dal 16 aprile 1907 al 22 dicembre 2008
