Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1907 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 272 della legge provinciale e comunale del 10 febbraio 1889 continuera' ad essere a carico dei comuni la meta' della spesa per la retribuzione delle guardie di citta'.

[2]Sono a carico del rispettivo comune per il tempo sopra indicato le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di citta'.

[3]Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal contributo stabilito nell'art. 30 della presente legge. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 marzo 1907, n. 116

3

La L. 24 marzo 1907, n. 116 ha disposto (con l'art. 1, commi 2 e 3) che "Dal 1° luglio 1908 sara' assunta per meta' dallo Stato la spesa ora a carico dei Comuni per le spese di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, e quella posta a carico delle Provincie per il casermaggio dei RR. carabinieri e per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali. Col 1° luglio 1909 tali spese passeranno per intero a carico dello Stato".

Testo in vigore dal 16 aprile 1907 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1907

Confronto con la versione in vigore dal 26 dicembre 1890 al 16 aprile 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 marzo 1907, n. 116

    La L. 24 marzo 1907, n. 116 ha disposto (con l'art. 1, commi 2 e 3) che "Dal 1° luglio 1908 sara' assunta per meta' dallo Stato la spesa ora a carico dei Comuni per le spese di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, e quella posta a carico delle Provincie per il casermaggio dei RR. carabinieri e per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali. Col 1° luglio 1909 tali spese passeranno per intero a carico dello Stato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-12-21;7321~art52 · fonte del testo

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