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[1]Sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 272 della legge provinciale e comunale del 10 febbraio 1889 continuera' ad essere a carico dei comuni la meta' della spesa per la retribuzione delle guardie di citta'.
[2]Sono a carico del rispettivo comune per il tempo sopra indicato le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di citta'.
[3]Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal contributo stabilito nell'art. 30 della presente legge.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 16 aprile 1907
