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[1]Sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 272 della legge provinciale e comunale del 10 febbraio 1889 continuera' ad essere a carico dei comuni la meta' della spesa per la retribuzione delle guardie di citta'.

[2]Sono a carico del rispettivo comune per il tempo sopra indicato le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di citta'.

[3]Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal contributo stabilito nell'art. 30 della presente legge.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 16 aprile 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-12-21;7321~art52 · fonte del testo

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