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[1]((Le guardie di citta' sono comandate e dirette nel servizio di polizia, sotto la dipendenza dell'autorita' politica, dagli ufficiali di Pubblica Sicurezza.
[2]Nelle citta' sedi di Questura, sono istituiti comandanti di compagnia da nominarsi con decreto Reale, giusta le norme che saranno determinate da apposito Regolamento.
[3]Gli stipendi degli ufficiali sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive)).
Testo in vigore dal 22 febbraio 1900 al 22 dicembre 2008
