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[1]((Le guardie di citta' sono comandate e dirette nel servizio, sotto la dipendenza dell'autorita' politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.
[2]Al comando delle guardie nelle citta', sedi di questura, sara' dal Ministro dell'interno designato un ufficiale di pubblica sicurezza, il quale dovra' in servizio vestire la divisa che sara' stabilita dal regolamento)).
Testo in vigore dal 4 maggio 1892 al 22 febbraio 1900
