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[1]((Sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di disciplina tutte le infrazioni e mancanze alle quali sono applicabili le pene di che ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'Art. 25.
[2]Il Consiglio pronunzia, sentito l'imputato nelle sue discolpe e le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'interno.
[3]Le pene di cui ai numeri 1, 2 e 3 del citato art. 25 saranno inflitte, secondo le prescrizioni del regolamento, dall'ufficiale comandante, dall'ispettore provinciale, dal Questore, dal Sottoprefetto, dal Prefetto e dal Ministro dell'interno)).
Testo in vigore dal 4 maggio 1892 al 22 dicembre 2008
