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[1]Sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di disciplina tutte le infrazioni e mancanze alle quali sono applicabili le pene di che ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. Il Consiglio pronunzia sentito l'imputato nelle sue discolpe, e le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.
[2]Le pene dell'ammonizione e della sospensione della paga sono inflitte dal prefetto.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 4 maggio 1892
