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[1]((Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di citta', sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:
[2]1° Con l'ammonizione;
[3]2° Con la sospensione della paga sino a tre Mesi;
[4]3° Con l'arresto in camera di disciplina fino a 60 giorni;
[5]4° Con la retrocessione dal grado;
[6]5° Con il licenziamento;
[7]6° Con l'espulsione dal Corpo;
[8]7° Con la incorporazione nelle Compagnie di disciplina)).
Testo in vigore dal 4 maggio 1892 al 22 dicembre 2008
