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[1]Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di citta' sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:
[2]1. con l'ammonizione;
[3]2. con la sospensione della paga fino a tre mesi;
[4]3. con l'arresto in camera di disciplina fino ad un mese;
[5]4. con la retrocessione dal grado;
[6]5. con il licenziamento;
[7]6. con l'espulsione dal corpo.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 4 maggio 1892
