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[1]((Possono essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, ove abbiano i requisiti che saranno stabiliti nel regolamento e previo il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, gli ufficiali ed i marescialli dei reali carabinieri ed i graduati delle guardie di citta'.
[2]Possono essere ammessi nel medesimo personale gli ufficiali degli altri Corpi dell'esercito e dell'armata, purche' non oltrepassino l'eta' di anni 45, ed abbiano superato gli esami di concorso prescritti dall'art. 9 della legge.
[3]Sono titoli di preferenza per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata, a parita' di voti negli esami di concorso, i maggiori servizi militari prestati)).
Testo in vigore dal 4 maggio 1892 al 22 dicembre 2008
