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Possono essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, ove abbiano i requisiti che saranno stabiliti nel regolamento, e previo parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, gli ufficiali ed i marescialli dell'arma dei reali carabinieri, gli ufficiali degli altri corpi dell'esercito e dell'armata e i graduati delle guardie di citta'.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 4 maggio 1892
