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[1]((La Commissione, la quale ha funzioni consultive per tutti i casi in cui dalla legge e' richiesto il suo parere, e' composta: dell'ispettore generale delle miniere e dei combustibili, dell'ispettore superiore capo del corpo Reale delle miniere, del direttore dell'Istituto di fisica della Regia universita' di Roma, del direttore dell'Ufficio per le sostanze radioattive, di un rappresentante della Direzione generale della sanita' pubblica, da designarsi quest'ultimo dal Ministro dell'interno, e di due membri scelti rispettivamente fra i cultori delle scienze chimiche e medico-radiologiche.
[2]La Commissione e' nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale. Con lo stesso decreto sara' designato, fra i componenti, il presidente e fra il personale di categoria amministrativa, assegnato dall'Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili, il segretario.
[3]Il presidente e i membri elettivi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati)).
Testo in vigore dal 24 novembre 1923 al 22 dicembre 2008
