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[1]La Commissione e' composta:
[2]di un senatore del Regno eletto dal Senato;
[3]di un deputato eletto dalla Camera dei deputati;
[4]di quattro membri nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, e scelti rispettivamente fra i cultori delle scienze fisiche-chimiche, geo-mineralogiche, medico-radiologiche e giuridiche. Fanno parte di diritto della Commissione il direttore generale dei combustibili e servizi diversi, il direttore del R. Ufficio geologico e un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere.
[5]Il presidente, scelto fra i sei membri elettivi, e' nominato con decreto del ministro di agricoltura.
[6]Il presidente e gli altri membri elettivi della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
[7]Un funzionario del R. Ufficio geologico ed altro amministrativo della Direzione generale dei combustibili esercitano le funzioni di segretario.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 24 novembre 1923
