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[1]Ogni offerta di acquisto di preparati radioattivi fatta allo Stato non potra' essere parere della Commissione per le sostanze radioattiva.
[2]I preparati radioattivi di proprieta' dello Stato o i loro derivati saranno distribuiti su parere conforme della Commissione, secondo le disponibilita' e le esigenze rispettive, agli Istituti scientifici universitari, ((...)).
[3]Saranno inoltro distribuiti, secondo la convenienza, agli Istituti di assistenza sanitaria per cure a pagamento o gratuite.
Testo in vigore dal 24 novembre 1923 al 9 settembre 1925
