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[1]Ogni offerta di acquisto di preparati radioattivi fatta allo Stato non potra' essere parere della Commissione per le sostanze radioattiva.
[2]I preparati radioattivi di proprieta' dello Stato o i loro derivati saranno distribuiti su parere conforme della Commissione, secondo le disponibilita' e le esigenze rispettive, agli Istituti scientifici universitari, con precedenza assoluta a quelli annessi alle cattedre di radiologia ed elettroterapia.
[3]Saranno inoltro distribuiti, secondo la convenienza, agli Istituti di assistenza sanitaria per cure a pagamento o gratuite.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 24 novembre 1923
