Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923. 182 parole tolte, 21 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni e' composto di nove membri ed e' costituito con decreto Reale promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvedera' alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.
tolto: Del Consiglio d'amministrazione fanno parte:
tolto: a) quattro funzionari dello Stato, scelti due dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, e due dal ministro del tesoro;
tolto: b) quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacita' tecnica e amministrativa in Istituti di emissione, di credito e di previdenza;
tolto: c) il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.
tolto: Il direttore generale dell'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
tolto: Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualita' di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.
tolto: Il presidente sara' scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b).
Mostra gli altri 1 capoversi cambiati
tolto: Ai funzionari dello Stato chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 29 APRILE 1923, N. 966, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473