Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni e' composto di nove membri ed e' costituito con decreto Reale promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvedera' alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.
[2]Del Consiglio d'amministrazione fanno parte:
- a)quattro funzionari dello Stato, scelti due dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, e due dal ministro del tesoro;
- b)quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacita' tecnica e amministrativa in Istituti di emissione, di credito e di previdenza;
- c)il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.
[3]Il direttore generale dell'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
[4]Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualita' di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.
[5]Il presidente sara' scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b).
[6]Ai funzionari dello Stato chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.
Testo in vigore dal 22 aprile 1912 al 14 maggio 1923
