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[1]Quando i componenti il Consiglio di amministrazione, il direttore e gli impiegati, con dolo o colpa grave, ancorche' non vi siano i termini di reato, abbiano recato un danno economico all'Ente, la Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi d'ufficio ovvero su richiesta dal Consiglio di amministrazione o del Ministero, procedera' in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per per quale ammontare.
[2]Le deliberazioni della Commissione Reale non pregiudicano le ragioni dell'Ente e quelle dei componenti il Consiglio di amministrazione, del direttore e degli impiegati, ma servono di titolo per demandare all'autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi ed anche per prendere iscrizione ipotecaria sui beni dei dichiarati responsabili, quando pero' quest'ultima sia autorizzata dal tribunale civile mediante decreto, emesso in Camera di Consiglio. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253
3Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le attribuzioni date al Ministero dell'interno dagli articoli 4, 5, 7, 12, 15, 28, 29 della legge 24 marzo 1921, n. 375, per l'Ente autonomo «Volturno» in Napoli, e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con Regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, sono devolute al prefetto di Napoli. Per l'esame e giudizio dei conti consuntivi si applicheranno le norme della legge comunale e provinciale".
Testo in vigore dal 20 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009
