Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1921 al 20 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Quando i componenti il Consiglio di amministrazione, il direttore e gli impiegati, con dolo o colpa grave, ancorche' non vi siano i termini di reato, abbiano recato un danno economico all'Ente, la Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi d'ufficio ovvero su richiesta dal Consiglio di amministrazione o del Ministero, procedera' in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per per quale ammontare.
[2]Le deliberazioni della Commissione Reale non pregiudicano le ragioni dell'Ente e quelle dei componenti il Consiglio di amministrazione, del direttore e degli impiegati, ma servono di titolo per demandare all'autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi ed anche per prendere iscrizione ipotecaria sui beni dei dichiarati responsabili, quando pero' quest'ultima sia autorizzata dal tribunale civile mediante decreto, emesso in Camera di Consiglio.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 20 febbraio 1923
