Art. 32 — La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione
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[1]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 1921.
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Giolitti - Fera - Peano - Facta - Alessio.
[4]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 23 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
