Art. 32 — La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione
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[1]La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 1921.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Giolitti - Fera - Peano - Facta - Alessio.
[5]Visto, Il guardasigilli: Fera.
[6]--------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 23 maggio 1921
