Art. 32 — La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1921 al 23 maggio 1921. Leggi il testo vigente →

[1]La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 1921.

[3]VITTORIO EMANUELE.

[4]Giolitti - Fera - Peano - Facta - Alessio.

[5]Visto, Il guardasigilli: Fera.

[6]--------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 23 maggio 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;375~art32 · fonte del testo

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