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[1]Entro due anni dalla data della presente legge, l'Ente Volturno potra', sentito il Consiglio comunale e con l'approvazione della Commissione Reale, fare concessioni di energia anche fuori del comune di Napoli, e dalle stesse condizioni in vigore per l'ambito del Comune, indipendentemente dai limiti fissati dal quarto comma dell'art 17, sempreche' cio' sia conveniente per la risoluzione di controversie giudiziali gia' iniziate alla data della presente legge.
[2]--------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 23 maggio 1921
