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[1]Sono abrogati gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 8 luglio 1904, n. 351, l'art. 10 della legge 12 marzo 1911, numero Alla esecuzione della presente legge sara' provveduto con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentita la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato.
[2]In un regolamento interno, che, dopo l'approvazione della Commissione Reale, dovra' essere reso esecutorio dal ministro dell'interno, saranno stabilite le altre norme per il funzionamento amministrativo, contabile o tecnico dell'azienda. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253
3Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le attribuzioni date al Ministero dell'interno dagli articoli 4, 5, 7, 12, 15, 28, 29 della legge 24 marzo 1921, n. 375, per l'Ente autonomo «Volturno» in Napoli, e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con Regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, sono devolute al prefetto di Napoli. Per l'esame e giudizio dei conti consuntivi si applicheranno le norme della legge comunale e provinciale".
Testo in vigore dal 20 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009
