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[1]Sono abrogati gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 8 luglio 1904, n. 351, l'art. 10 della legge 12 marzo 1911, numero Alla esecuzione della presente legge sara' provveduto con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentita la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato.
[2]In un regolamento interno, che, dopo l'approvazione della Commissione Reale, dovra' essere reso esecutorio dal ministro dell'interno, saranno stabilite le altre norme per il funzionamento amministrativo, contabile o tecnico dell'azienda.
[3]--------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 20 febbraio 1923
